Blog > Crisi d’impresa: disposizioni integrative e correttive
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 147/2020 sono state introdotte nuove disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (definito dal D.Lgs. 14/2019).
Il legislatore ha accolto e ufficializzato chiarimenti e precisazioni presentate nei mesi successivi alla pubblicazione del CCII da parte di organismi professionali e istituzionali in materia.
Andiamo ad analizzare gli interventi che incidono maggiormente sul soggetto (commercialista, consulente, organo di controllo) chiamato alla valutazione dello stato di crisi tramite il calcolo degli indici elaborati dal CNDCEC.
La definizione di crisi
Primo punto: cambia la definizione di crisi.
La modifica dell’art. 2 stabilisce che la crisi non è più uno “stato di difficoltà economico-finanziaria” ma uno “squilibro economico-finanziario”.
In questo modo assume maggiore rilevanza il concetto oggettivo di “squilibrio”, al posto del generico “stato di difficoltà” che può essere interpretato in molti modi, anche fuorvianti.
La differenza tra indicatori e indici
Con l’art. 13 “Indicatori e indici della crisi” è stata evidenziata anche la differenza tra indicatori e indici.
- Indicatori: squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario; è probabile l’insolvenza dell’impresa
- Indici: elementi sintomatici rilevatori degli squilibri, dati dal rapporto tra due quantità misurabili; elaborazione periodica da parte del CNDCEC (indici individuati nel documento del 20/10/2019 dal CNDCEC e in attesa di approvazione del MEF)
Gli indici CNDCEC già proposti escono quindi rafforzati dalla nuova formulazione del CCII, allineato (nelle definizioni e negli obiettivi) con gli indici e le modalità proposte.
Presumiamo che vengano confermati, a meno che non vengano apportate modifiche conseguenti all’impatto del Covid-19 sull’economia.
Le soglie dell’indice dell’A.d.E. dopo le modifiche
L’emergenza Covid-19 e le sue ripercussioni hanno portato il legislatore ha alleggerito le soglie che fanno scattare la segnalazione all’OCRI da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- 100.000 €
con dichiarazione IVA anno precedente < 1.000.000 € - 500.000 €
con dichiarazione IVA anno precedente > 1.000.000 € e < 10.000.000 € - 1.000.000 €
con dichiarazione IVA anno precedente > 10.000.000 €
L’organismo di composizione della Crisi
Le nuove disposizioni toccano anche le nomine e la composizione dell’OCRI, a cura del referente.
Il collegio dei nominati è composto da tre esperti con estrazioni diverse:
- Uno designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale competente
- Uno designato dal Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
- Uno designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo, come stabilito dal correttivo, tra tre nominativi indicati dallo stesso debitore al referente
Inoltre, è previsto che il referente della Camera di Commercio comunichi l’avvenuta segnalazione all’organo interno e anche al revisore (dove presente).
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